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INSEGNARE LO SCI IN EUROPA

FEMPS

Principali parametri di riferimento normativi

REGOLAMENTO (UE) 2019/907 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2019 che istituisce un test di formazione comune per i maestri di sci a norma dell’articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

Accordi di accoglienza per paese

Austria

In Austria, il settore delle scuole di sci e dei maestri di sci è regolamentato  dai singoli Land. L’insegnamento a pagamento degli sport sulla neve può essere fornito solo da scuole di sci autorizzate (“Skischulvorbehalt” = privilegio riservato alla scuola di sci). L’esercizio indipendente della professione di maestro di sci* è vietato in Austria – qualunque sia la qualifica professionale posseduta!

Per lavorare come istruttore di sport invernali* in una scuola di sci austriaca, è necessario aver completato un corso di formazione professionale riconosciuto. Le leggi che regolano la professione di istruttore di sport invernali in Austria includono il riconoscimento degli esami di istruttore di sci nel contesto dell’integrazione europea. Se una persona migrante si candida, l’autorità competente, secondo il diritto del Land (governo del Land o autorità amministrativa distrettuale), è obbligata a riconoscere l’equivalenza dell’esame che questa persona ha superato per diventare istruttore di sport sulla neve, confrontando questo esame con la formazione o l’esame corrispondente secondo il diritto austriaco, a condizione che tale formazione o esame corrisponda almeno al livello previsto all’articolo 11, lettera a), della direttiva 2005/36/CE, tranne nel caso dell’articolo 12, paragrafo 2, seconda frase, della direttiva 2005/36/CE, e a condizione che

a)   tale formazione o esame sia stato ottenuto in uno Stato membro dell’UE o in un altro Stato firmatario dell’accordo sullo Spazio economico europeo, o in Svizzera, affinché il richiedente possa esercitare la sua attività di maestro di sci; oppure

b)   tale formazione sia regolamentata in uno dei paesi elencati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 2005/36/CE, o

c)    che tale formazione sia una formazione equivalente ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 2005/36/CE.

Il richiedente dovrà fornire la prova di aver seguito tale formazione o di aver superato l’esame presentando un giustificativo o dei certificati di competenza rilasciati dalle autorità o dagli organismi competenti secondo le disposizioni legislative del paese interessato. La maggior parte della formazione o dell’esame devono essere stati seguiti e ottenuti in uno o più degli Stati menzionati, o in uno Stato dello stesso tipo. L’esercizio della professione deve essere provato da un certificato rilasciato dallo Stato interessato.

Se il contenuto della formazione o dell’esame non può essere paragonato al contenuto di una formazione o di un esame corrispondente secondo il diritto austriaco, o se il contenuto della formazione o dell’esame differisce significativamente da quello della formazione o dell’esame austriaco, il riconoscimento della formazione precedente del richiedente è possibile solo dopo che questi abbia superato un esame complementare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera h) della direttiva 2005/36/CE.  Tale esame complementare è reso obbligatorio dalla legge per quanto riguarda alcuni dei suoi contenuti.

Riconoscimento sulla base del quadro comune di formazione e/o degli esami comuni di formazione:

Sulla base della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 07/09/2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali, in particolare l’articolo 49b, paragrafo 4, la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato (UE) 2019/907 del 14/03/2019 sull’istituzione di un esame comune di formazione per maestri di sci.  

Nell’ambito della procedura di riconoscimento, non è necessario seguire un corso di adattamento o superare una prova di abilitazione, a condizione che il richiedente abbia seguito una formazione e superato un esame corrispondente a uno dei quadri comuni di formazione e degli esami comuni di formazione stabiliti dalla Commissione europea conformemente all’articolo 49 ter, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e adottati dall’Austria (prova tecnica CTT e prova di sicurezza CTT).

Le domande di riconoscimento devono essere presentate per iscritto all’autorità competente. La domanda deve specificare l’esame a cui si riferisce il riconoscimento, così come la formazione e/o l’esame, compresi eventuali periodi di pratica, su cui si basa il riconoscimento. Inoltre, i certificati di abilitazione e di formazione corrispondenti devono essere allegati alla domanda, così come, se possibile, gli originali o le copie dei certificati di formazione professionale.


Francia

L’insegnamento dello sci o di qualsiasi altra attività sportiva è regolamentato in Francia. Questi regolamenti sono stabiliti nel “Code du sport”. 

Due obblighi normativi :

  • Obbligo di qualifica: un maestro di sci che vuole insegnare lo sci in Francia deve avere un diploma riconosciuto come equivalente.
  • Obbligo di dichiarazione: prima di venire a insegnare in Francia, il maestro di sci deve dichiarare la sua attività all’autorità competente. In Francia, per tutte le attività di montagna (sci, alpinismo) e indipendentemente dal luogo di esercizio, questa dichiarazione viene fatta al prefetto dell’Isère, presso il PNMESA.

Il responsabile è : Marc Vernier

Qualunque sia la situazione: nazionalità dei clienti, se provengono da una scuola di sci, club, ecc, quando un maestro di sci professionista vuole lavorare in Francia, deve avere un diploma appropriato e dichiarare la sua attività professionale.

Questa dichiarazione può essere fatta secondo due procedure in riferimento alle direttive europee:

  • Libertà di stabilirsi : per le persone che vogliono stabilirsi in Francia per una stagione o più. L’amministrazione francese competente rilascerà una tessera professionale alle stesse condizioni di un maestro di sci qualificato francese.
  • Prestazione gratuita di servizi: per le persone che desiderano fornire un servizio temporaneo e occasionale per un breve periodo. Verrà rilasciata una ricevuta per la fornitura di servizi valida per tutta la durata del servizio. La dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno.
  • Esiste ora un’applicazione informatica nazionale online, accessibile in inglese e francese, dedicata ai cittadini dell’UE che desiderano esercitare la loro professione in Francia, chiamata ARQUEDI, a cui si può accedere utilizzando il seguente link :

Italia

Le domande per esercizio della professione di maestro di sci sia in forma occasionale che in regime di stabilimento devono essere presentate al Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma).